UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Le competenze principali del Servizio consistono nell'esame e nel controllo dei progetti di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, per l'esecuzione dei quali occorre presentare domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attività.
Il Servizio svolge attività di vigilanza e di controllo sull'edificato, e tutte le attività amministrative relative alla subdelega regionale in materia di tutela ambientale.
Il Servizio è in generale responsabile di tutti i procedimenti di natura edilizia e presso gli uffici del Settore devono essere presentate tutte le richieste relative.
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
L’Attività relativa al Servizio Lavori Pubblici si occupa di progettare, gestire e realizzare le opere di interesse pubblico in accordo con ciò che sono le esigenze e le necessità della cittadinanza evidenziate e pianificate dall'Amministrazione Comunale.
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - P.G.T.
Documenti presentati durante la riunione pubblica del 15.10.2008
Norme Tecniche di Attuazione
Art. 12 Zona A – NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
Art. 13 Zona B – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO
Art. 13 Zona B1 – RESIDENZIALE DI VERDE PRIVATO
Art. 14 Zona C – ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE
Art. 16 Zona E3 – AGRICOLA DI PROTEZIONE AMBIENTALE
Art. 16 Zona E1 – AGRICOLA GENERICA DI PRODUZIONE
Art. 16 Zona E2 – AGRICOLA DI PRODUZIONE SPECIALISTICA
Al fine di andare incontro alle esigenze di chi ha particolari problemi motori e migliorarne la qualità della vita, la legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e successive integrazioni, prevede l’erogazione di contributi volti a facilitare l’esecuzione delle opere di eliminazione e di superamento delle barriere architettoniche.“
NUOVA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO ARTIGIANI: COMPITI DEI COMUNI
L'entrata in vigore della LR n. 1 del 2007 ha semplificato la modalità di iscrizione all'Albo Artigiani: prevede infatti che il procedimento di iscrizione sia sostituito da una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa artigiana alla competente Commissione provinciale per l' artigianato.
Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e determina l'iscrizione dalla data di presentazione. Le Commissioni Provinciali dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.
La LR n. 1/2007 ha abrogato l'istruttoria comunale precedentemente prevista nella fase di iscrizione all' Albo artigiani, lasciando però alle Commissioni provinciali per l'Artigianato la possibilità di avvalersi della collaborazione dei Comuni nella fase di controllo per effettuare verifiche sulle imprese artigiane iscritte all'Albo al fine di procedere, ad esempio, a una eventuale cancellazione o rettifica. www.artigianato.regione.lombardia.it