Cornice
   
 
Il Comune

 

 

Cittadino
 
Modulistica
 
» Il cittadino / » Ufficio tributi
 
   

 I.C.I.

 

Nota informativa ICI 2008

I versamenti dovranno essere eseguiti in acconto entro il 16/06/2008 e a saldo entro il 16/12/2008, utilizzando il c/c postale n. 27798248 intestato a “Comune di Bisuschio Servizio Tesoreria ICI” o alla Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare Commercio e Industria -  filiale di Bisuschio o tramite modello F24.

Le ricordiamo che la rata da pagare entro il mese di giugno deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente (nel caso in cui spetti l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille, si potrà già calcolare l’importo per l’anno in corso e pagare il 50% di quanto dovuto per l’anno 2008 entro il 16.06.2008). La 2^ rata dovrà essere versata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 1^ rata. Chi desidera può versare l’imposta per tutto l’anno entro il 16.06.2008.

ALIQUOTE ICI ANNO 2008

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dal pagamento dell'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9. Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria.

 

 

Le aliquote ICI sono invariate rispetto all’anno 2007 e quindi:

  1. 6,5  per mille, aliquota ordinaria;
  2. 5     per mille, aliquota ridotta per le abitazioni principale dei residenti del Comune e per le pertinenze dell’abitazione principale.

DETRAZIONI ICI ANNO 2008  

La detrazione per abitazione principale è pari a € 103,29.

 

La detrazione residua che non ha trovato capienza nella tassazione dell’abitazione principale, può  essere detratta dall’imposta dovuta per le pertinenze.

 

 

ATTENZIONE:

Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria. Sono equiparate all’abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), ubicate nella stessa particella catastale ove si trova l’abitazione principale o in quelle confinanti con essa.

 

Sono equiparate alle abitazioni principali e possono quindi applicare l’esenzione totale dal pagamento:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; nel caso in cui il contribuente possieda più unità immobiliari nel Comune dovrà presentare dichiarazione da cui risulti quale tra esse viene considerata abitazione principale;

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dal contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare dei medesimi diritti su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Bisuschio. Su tali unità è calcolata la detrazione in proporzione alla quota posseduta.

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

- le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e agli affini entro il secondo grado. Il contribuente che intende beneficiare dell’aliquota ridotta per le queste abitazioni, deve darne comunicazione all’ufficio tributi mediante dichiarazione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento. Nel caso in cui non intervengano variazioni, tale dichiarazione è valida anche per gli anni successivi.

torna su

NOVITA’ REGOLAMENTARI

APPROVATE NEL 2008

 

E’ soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione quando gli elementi rilevanti ai fini dell’Ici dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art.3 bis del D. Lgs. n. 463/1997, concernente la diciplina del modello unico informatico. Permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione in tutti i casi in cui siano previste riduzioni di imposta ad eccezione della riduzione per abitazione principale quando la stessa coincida con la residenza. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

torna su

 

 
RICHIESTA INFORMAZIONI
Telefono 0332/470154   Telefax 0332/850144   
E-mail tributi@comune.bisuschio.va.it
Orario di apertura al pubblico dell’ufficio Tributi è il seguente:
Martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30;
Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30;
2° e  4° sabato del mese dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Storia e Arte
 
La Cultura
» Cinema S. Giorgio
La Cultura
Comune di Bisuschio - Via Mazzini, 14 - 21050 (VA) Tel. 0332 470154 - Fax 0332 850144 - codice fiscale e partita IVA 00269810123
Cornice